Digitalizzazione di (alcuni) servizi e (alcune) attività della P.A.: proroga a fine 2024

Digitalizzazione di (alcuni) servizi e (alcune) attività della P.A.: proroga a fine 2024

Un emendamento al decreto Enti Pubblici, introdotto durante l’esame in sede referente alla Camera, proroga al 31.12.2024 alcuni termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della P.A. Ultimo passaggio in Senato.

Proroga a fine 2024

L’articolo 6-quinquies del decreto cd. Enti Pubblici (n. 51/2023), che è stato introdotto nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, va a prorogare alcuni termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della PA, recando alcune modifiche all’articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (rubricato, appunto, “Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione”).

Servizi di connettività

Più nello specifico attraverso le modifiche normative in questione si prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 51/2023, sono prorogati al 31 dicembre 2024.

Servizi di telefonia fissa

Lo stesso articolo inserito alla Camera, inoltre, prevede che i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa, nei limiti dei relativi importi residui complessivi e il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle stesse condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario da esercitarsi nel termine di 15 giorni dalla detta richiesta.