Enforcement Legal Aggiornamento importi sanzioni del C.d.S., slitta al 2026 Laura Biarella 25 February 2025 Cds Italia Sanzioni invariate per il 2025. Il decreto cd. milleproroghe, convertito in legge, proroga a tutto il 2025 la sospensione dell’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative previste dal C.d.S. Si proroga quindi, al 1° dicembre 2025. il termine entro cui deve essere adottato il d.m. relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all’andamento inflattivo del biennio 2024-2025. Proroga della sospensione Il decreto cd. milleproroghe (art. 7, c. 4, d.l. n. 202/2024, convertito in legge n. 15/2025) proroga a tutto il 2025 la sospensione, già prevista per gli anni 2023 e 2024 dalla legge di bilancio 2023, dell’operatività dell’articolo 195, comma 3, del Codice della strada. Quest’ultimo prevede l’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative ivi previsto. D.M. da adottare entro dicembre Per l’effetto, si dispone che il d.m. che definisce i nuovi limiti delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, sia adottato entro il 1° dicembre 2025. L’entità delle sanzioni deve essere aggiornata in base all’andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025. Sanzioni da aggiornare A tale riguardo, va rammentato che l’articolo 195 del Codice della strada dispone (al comma 3), che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada venga aggiornata con cadenza biennale in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Deadline al I° dicembre di ogni biennio A detto fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto coi Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Criteri del C.d.S. Tali limiti devono essere stabiliti seguendo dei criteri stabiliti dal medesimo Codice: la gravità della violazione; l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; la personalità del trasgressore e le sue condizioni economiche. Il Codice dispone che i suddetti limiti possono superare quelli massimi previsti dal comma 1. Superamento del limite massimo A mente del comma 1, e premesso che la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo e uno massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 21 e il limite massimo generale di euro 9.296, il predetto limite massimo generale può essere superato solo in tre casi: nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3; quando si tratti di sanzioni proporzionali; quando si tratti di più violazioni ai sensi dell’articolo 198, nel qual caso è irrogata la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.