Comunità energetiche, risoluzione 22.7.2024 della Agenzia delle Entrate sui contributi GSE

Comunità energetiche, risoluzione 22.7.2024 della Agenzia delle Entrate sui contributi GSE

La risoluzione n. 37/E della Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale degli incentivi distribuiti tra gli associati della Cer.  

D.m. 162/2019. In attuazione della Direttiva UE 2018/2020/reel il decreto milleproroghe attiva l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili.

L’obiettivo è quello di garantire l’accesso all’energia da fonti rinnovabili anche a piccole comunità.

CER. Sono associazioni il cui obiettivo è fornire ai sui membri benefici ambientali, economici o sociali producendo energia destinata al loro consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200kW.

Attraverso la CER gli associati condividono l’energia limitando lo spreco, risparmiando sulle bollette e con benefici per l’ambiente.

Benefici. La quota di energia condivisa ha di un incentivo di 119€/MWh composto da una tariffa incentivante MISE detta tariffa premio fissa ventennale pari a 110E/MWh cui si aggiunge un contributo ARERA pari a 9€/MWh.

Occorre poi aggiungere il prezzo medio dell’energia ceduta in rete pari a 50€/MWh.

Il risparmio complessivo in bolletta arriva quindi per i membri delle CER a 169€/MWh.

I contributi vengono erogati dal GSE alla CER che poi li distribuisce tra i suoi membri totalmente o parzialmente a seconda di quanto pattuito tra gli associati.

Infatti potrebbero essere impiegati totalmente dalla CER per progetti ulteriori.

Il quesito. Una associazione del terzo settore con finalità produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili  ha chiesto chiarimenti sul trattamento tributario delle restituzioni che la CER costituita in ente associativo del terzo settore può operare a favore dei propri membri.

Che regime fiscale applicare alle somme ricevute dal GSE e distribuite dalla CER agli associati?

Si parte dalla premessa che la CER non può creare utile d’esercizio.

Non può quindi fare guadagno in quanto associazione.

Alla stessa conclusione si arriva applicando il d. lgs. n. 117/2017 che per il terzo settore esclude lo scopo di lucro.

La soluzione prospettata quindi è che l’attività di condivisione e gli scambi economici tra CER e utenti che la costituisco non sono profitto finanziario ma esercizio dell’attività di condivisione.

I precedenti della Agenzia delle Entrate. Con risoluzione n. 18/E del 12.3.2021 si era occupata della ipotesi di gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili costituito da condomini.

Trattandosi di sole persone fisiche non esercenti attività d’impresa arti e professioni, l’Agenzia aveva precisato che è fiscalmente rilevante il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete che si configura reddito diverso ai sensi dell’art. 67 TUIR.

Per le CER solo i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES essendo riconducibili allo svolgimento di attività commerciale sebbene effettuata in forma non abituale.

Con circolare n. 23/E del 23.6.2022 l’Agenzia ha precisato che la rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.

Stessa conclusione per le CER costituite nella forma di ente non commerciale per le quali ha chiarito in data 30.1.2022 con risposta n. 37 la rilevanza fiscale solo del corrispettivo per la vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.

Il parere. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che sussiste tra clienti finali partecipanti e la CER un rapporto di mandato senza rappresentanza.

In qualità di referente quindi la CER gestisce tutti i rapporti con il GSE compreso l’incasso per conto dei membri degli incentivi e del corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota eccedente l’autoconsumo.

Si conclude per l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura del soggetto come già precisato delle risoluzione n. 18/E del 2021 e nella risposta n. 37 del 2022.

Ciò anche sul rilievo che l’art. 31 d. lgs. n. 199/2021 fissa l’obiettivo principale della comunità nel fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci e non quello di realizzare profitti finanziari.

Escluso il profitto per le CER, gli incentivi erogati ai partecipanti la Comunità non possono considerarsi distribuzione di utili.

Questa la conclusione e le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in data 22.7.2024.

Marta Serpolla