Enforcement Misc Smart Road L’ennesimo decreto legge in materia di sicurezza urbana Sergio Bedessi 15 April 2025 Cds Sicurezza Pubblicato in G.U. il giorno 11 aprile 2025 il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.” Non è altro che una sostanziosa e raffazzonata anticipazione del disegno di legge C.1660 approvato dalla Camera dei deputati in data 18 settembre 2024 e adesso al Senato della Repubblica (S.1236). Dove va la sicurezza urbana? Per l’ennesima volta, con una prassi purtroppo ormai ultradecennale, anziché ricorrere allo strumento normativo primario in una materia importante e strutturale come quella della sicurezza, il governo di turno ricorre allo strumento emergenziale del decreto legge. Il D.L. 48/2025, composto da trentanove articoli strutturati in sei capi, contiene fra l’altro alcune norme di estremo interesse per quella che è definita “sicurezza urbana”, peraltro con un arrovesciamento di tendenza rispetto al passato. LEGGI ANCHE Sicurezza, da “disegno di legge” a “decreto legge” L’analisi del provvedimento Tralasciando i Capi I (Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia), III (Misure in materia di materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124) IV (Disposizioni in materia di vittime dell’usura), V (Norme sull’ordinamento penitenziario) e VI (Disposizioni finali), particolare attenzione va posta quindi al Capo II (Disposizioni in materia di sicurezza urbana), costituito da nove articoli, dall’art. 10 all’art. 18. Dall’occupazione arbitraria di immobili alle aggravanti per i delitti commessi sui treni Mentre l’art. 10 del decreto legge opera alcune modifiche sulla materia dell’occupazione arbitraria di immobili, con l’inserimento di un nuovo art. 634-bis nel c.p. e una conseguente necessaria modifica all’art. 639-bis c.p. nonché un nuovo articolo del c.p.p. (321-bis) che prevede la procedura di reintegrazione nel possesso dell’immobile, peraltro mal congegnata, l’art. 11 inserisce nuove aggravanti comuni per determinati delitti quando commessi nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, ma anche aggravanti speciali nel delitto di truffa. LEGGI ANCHE Italia, il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Sicurezza: dalle bodycam alle tutele per militari e poliziotti, le principali novità Come cambia il “daspo urbano” L’art. 12 modifica l’art. 635 c.p. in relazione al danneggiamento in occasioni di manifestazioni, aggravando le pene qualora i fatti siano commessi con violenza alla persona o con minaccia, mentre l’art. 13 va a inserirsi sul filone del cosiddetto “daspo urbano”. Modifica infatti l’art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 così come convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, consentendo al questore di operare con lo stesso provvedimento non solo nei confronti di chi sia già stato sanzionato per le condotte previste dall’art. 9 del D.L. 14/2017, ma anche nei riguardi di chiunque sia stato condannato anche in via non definitiva o anche solamente denunciato per delitti contro la persona o contro il patrimonio quando commessi in uno dei luoghi previsti dal comma 1 dello stesso art. 9. L’estensione della flagranza differita Inoltre l’istituto della flagranza differita viene esteso a quelle che prima erano le lesioni personali a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni e che adesso divengono lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o personale sanitario nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, aumentando nel contempo le sanzioni previste appunto dall’art. 583-quater c.p.. La penalizzazione dei comportamenti legati alle proteste su strada Si estende anche, grazie all’art. 14 del D.L., la portata dell’articolo 1-bis (fra l’altro già rimaneggiato dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113) del D. Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada rendendo reato quello che prima era un illecito amministrativo. Il giro di vite sulle donne incinta che commettono reati e altre norme L’art. 15 del D.L. prevede modifiche al codice penale e di procedura penale tutte tese a restringere le condizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni, mentre l’art. 16 modifica l’art. 600-octies c.p. in materia di accattonaggio con l’uso di minori estendo il campo a chi usa infrasedicenni anziché infraquattordicenni, aumentando nel contempo le pene. Con l’art. 17 si modifica l’articolo 9 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, con misure a favore delle città metropolitane della Regione Sicilia mentre con l’art. 18 del si va a modificare la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, con alcune misure restrittive. La ri-attrazione verso lo Stato della gestione della sicurezza urbana L’analisi di questa parte del D.L. 48/2025 che riguarda la sicurezza urbana mostra come sia in atto una vera e propria inversione di tendenza nella gestione di questa materia. Dopo un periodo, iniziato nel 2008 con il D.L. 92/2008, primo passaggio di una stagione nella quale un tema così importante e strutturale come la sicurezza verrà governato a suon di decreti legge, ma che comunque aveva definito la “sicurezza urbana”, prima inesistente, che assegnava il ruolo di gestore di questo tema ai sindaci, tanto che nei primi anni si era parlato addirittura di “sindaci sceriffi”, adesso si sta assistendo a una ri-attrazione verso lo Stato di molte attività connesse appunto alla sicurezza urbana. Infatti, solo per portare un esempio, l’estensione del “daspo urbano” non si ha sull’art. 9, e quindi sulle possibilità per i Comuni di estendere l’applicazione dell’istituto dell’allontanamento immediato a seguito della contestazione dell’illecito amministrativo, quindi ex post rispetto al fatto, ma sull’art. 10, quindi sulle possibilità per il questore di adottare un provvedimento interdittivo che è ex ante rispetto a un determinato comportamento. Nel complesso il Capo II, che riferisce alla sicurezza urbana, riporta in realtà norme restrittive che hanno una relazione ovviamente con la sicurezza urbana, ma non riferiscono più a una gestione da parte del sindaco e della Polizia Locale, ma da parte delle strutture dello Stato. Per concludere si ha l’impressione che lo Stato, passata la stagione del binomio sicurezza urbana / gestione da parte del sindaco, massima espressione in questo campo del principio di sussidiarietà verticale, ottenute da parte dei Comuni le risorse tecnologiche necessarie per la gestione della sicurezza delle città, prima fra tutte la videosorveglianza urbana, perché si deve precisare che gli impianti di videosorveglianza usati da Polizia di Stato e Carabinieri sono per la maggior parte dei Comuni, abbia deciso di riprendere in mano il bastone del comando. Niente di più sbagliato perché la vera sicurezza non si ottiene continuando ad aumentare le norme o rendendo feroci le pene, ma con l’applicazione costante ed effettiva delle norme esistenti e, più che altro, con la prevenzione e il controllo del territorio.