Tech Intelligenza artificiale nella P.A., in arrivo la legge Laura Biarella 21 March 2025 AI L’Assemblea del Senato il 20 marzo in prima lettura ha approvato il disegno di legge che reca disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, collegato alla manovra, che passa all’esame della Camera. Tra le altre misure, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione, dove è confermato l’imprinting antropocentrico, già sancito dagli approcci del Consiglio di Stato. La decisione spetta alla persona Previsioni di ordine generale circa l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione, alla stregua di principi quali la conoscibilità, tracciabilità, strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell’agire amministrativo. Un imprinting antropocentrico Questo in sostanza il contenuto dell’articolo 13 del disegno di legge approvato, il 20 marzo, da un solo ramo del Parlamento, e che in 26 articoli si propone di disciplinare l’intelligenza artificiale nel contesto dell’ordinamento giuridico italiano, sottolineando la dimensione antropocentrica dell’utilizzo dell’AI e della vigilanza sui rischi economici e sociali nonché sull’impatto in ordine ai diritti fondamentali. Uso dell’intelligenza artificiale nei procedimento della pubblica amministrazione E’ l’articolo 13 a porre talune previsioni di ordine generale circa l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione, alla stregua di principi quali la conoscibilità, tracciabilità, strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell’agire amministrativo. Finalità nell’impiego dell’AI da parte delle PA Il comma 1 pone le finalità dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni, individuandole in: incremento della propria efficienza; riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti; incremento della qualità e quantità dei servizi erogati. Al contempo, si prescrive di assicurare agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale ha da essere in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale. Ed è tenuto al rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti (così il comma 2). Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative, volte a garantire un utilizzo dell’intelligenza artificiale “responsabile” e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori (comma 3). Infine è posta una clausola di invarianza finanziaria (comma 4). LEGGI ANCHE Europa e AI, primo posto all’essere umano AgID, AI nella PA in consultazione fino al 20 marzo Il ruolo della giurisprudenza amministrativa I principi così formulati concernono un ambito di utilizzo dell’intelligenza artificiale – da parte delle pubbliche amministrazioni – sul quale, se allo stato non sono intervenute pronunzie della Corte costituzionale, si è profilata ormai una prima giurisprudenza amministrativa. Gli stessi atti parlamentari rammentano due step fondamentali: la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 08 aprile 2019, n. 2270; la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 dicembre 2019, n. 8472. Un’attività amministrativa vincolata Nella prima occasione a Palazzo Spada aveva chiarito che è possibile procedere con l’utilizzo di algoritmi nelle procedure valutative della pubblica amministrazione, ma con garanzie di trasparenza e di verifica in sede giurisdizionale. Posto che l’algoritmo a cui una amministrazione affidi un proprio processo decisionale deve essere considerato a tutti gli effetti un atto amministrativo informatico, ne deriva che tale algoritmo deve essere conoscibile – con riferimento ai suoi autori, al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, inclusivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati quali rilevanti – e soggetto alla cognizione e al sindacato del giudice amministrativo. L’apertura all’attività discrezionale Nella seconda pronuncia ricordata dal dossier parlamentare, il Consiglio di Stato aveva sancito l’ammissibilità, nell’ordinamento, anche nell’attività amministrativa connotata da ambiti di discrezionalità, dell’utilizzo nel procedimento amministrativo di una procedura informatica che tramite un algoritmo conduca direttamente alla decisione finale, a condizione che siano osservati: la piena conoscibilità del modulo; l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, cui competono tutte le responsabilità correlate; il carattere non discriminatorio dell’algoritmo utilizzato. Un trend confermato Le due sentenze “apripista” del 2019 sopra ricordate, la prima concernente l’attività amministrativa vincolata, la seconda con “apertura” a quella discrezionale, hanno avuto successivi ribadimenti (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 881/2020), recando salienti indirizzi giurisprudenziali in ordine all’utilizzo, allo stato, di strumenti della “rivoluzione digitale” da parte delle pubbliche amministrazioni. Laura Biarella