Tech Messaggistica, se e quando vale come prova Laura Biarella 10 March 2025 App Device La messaggistica (WhatsApp, Instagram, sms, e-mail) fa parte del nostro quotidiano. E’ insorto l’interrogativo sul relativo valore probatorio, e a quale disciplina processuale è soggetta. La messaggistica differisce dalle intercettazioni Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (sentenza n. 11305/2023) hanno esaminato i messaggi WhatsApp nel contesto della disciplina della prova documentale in senso “statico” e non “dinamico”. Nella specie quale documentazione ex post di un flusso comunicativo avvenuto, tracciandone la differenza rispetto a intercettazioni e corrispondenza. E’ stato sentenziato che i messaggi WhatsApp o sms contenuti nella memoria di un telefono cellulare sono da considerarsi documenti in senso “statico” e non “dinamico”. Questi differiscono dalle intercettazioni, consistenti nella captazione da parte di un terzo dei colloqui intercorrenti tra due o più persone, rappresentando la mera documentazione ex post di un flusso comunicativo avvenuto. Tali testi non rientrano nella nozione di “corrispondenza”, poiché tale è la messaggistica oggetto di attività di spedizione in corso ovvero avviata mediante consegna del mittente a terzi per il recapito. La messaggistica va acquisita come sequestro di corrispondenza In senso contrario la Sezione II Penale della medesima Corte di Cassazione, appena un anno dopo (n. 25549/2024). In tale occasione, sempre in tema di mezzi di prova, si è stabilito che i messaggi di posta elettronica, i messaggi “WhatsApp” e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario. Quindi, l’acquisizione deve avvenire secondo le forme dell’art. 254 c.p.p. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un documento “storico”. La Corte ha ritenuto che non era stato violato l’art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il cellullare, mentre l’accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto in seguito a opera del p.m. col proprio consulente. L’onere probatorio Il Tribunale Civile di Roma (n. 5561/2023) ha invece rilevato che i messaggi di “WhatsApp” possono essere ricompresi nelle rappresentazioni meccaniche se prodotti su foglio cartaceo. Risulta quindi applicabile l’art. 2712 codice civile, dove si dispone che “(…) ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità (…)”. In stesso conforme si è orientata la II Sezione Civile della Corte di Cassazione (n. 1254/2025), secondo cui, sempre in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail), come pure i messaggi “WhatsApp”, costituisce documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Questo, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche (articolo 2712 codice civile). Con l’effetto che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. E ciò pur non avendo l’efficacia della scrittura privata prevista dall’articolo 2702 cod. civ. La valenza degli screenshot Nel contesto dei mezzi di prova, per la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione (n. 39548/2024) sono affetti da inutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, i messaggi “WhatsApp” acquisiti, in violazione dell’art. 254 c.p.p., mediante “screenshots” eseguiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblico ministero. Quando postare integra il delitto di stalking Per la I Sezione Penale del Tribunale di Bari (n. 1845/2024) integrano il delitto di atti persecutori (cd. stalking) anche due sole condotte di minaccia o di molestia. Come tali sarebbero idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma penale, specificando, inoltre, l’idoneità a integrare la fattispecie incriminatrice anche del reiterato invio alla persona offesa di “sms” e di messaggi di posta elettronica o postati sui social-network, come ad esempio Facebook. Questione di notifiche La I Sezione Penale della Corte di Cassazione (n. 40033/2023) ha sentenziato che non integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone l’invio di messaggi mediante le applicazioni Instagram e Facebook. Le notifiche infatti, in quanto disattivabili con i sistemi di “alert” o “preview”, dipendono da una scelta del destinatario, il quale può sottrarsi all’interazione immediata col mittente.