Enforcement Legal Taser, la sperimentazione semestrale per i Comuni sotto 20.000 abitanti entra a regime Laura Biarella 20 February 2025 Italia News&Trend Notizie correlate XPRO Video Il panel sul Taser curato da CityNext a ANCI Torino, intervento di Roberto Carbone XPRO Video Il panel sul Taser curato da CityNext a ANCI Torino, intervento di Adele Morelli Enforcement XPRO Taser, le norme d’impiego aprono alle armi a impulso elettrico I Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono avviare la sperimentazione semestrale dell’uso di armi a impulsi elettrici (cd. taser) da parte delle Polizie municipali. Lo stabilisce un emendamento al decreto milleproroghe, inserito in sede di conversione in legge. Il decreto cd. milleproroghe (d.l. n. 202/24) E’ stato convertito definitivamente in legge, nella seduta del 20 febbraio alla Camera, il cd. decreto milleproroghe, e il testo deve essere pubblicato nella G.U. Tra gli emendamenti figura un nuovo comma 5-quater dell’articolo 21, che riguarda la sperimentazione di armi a impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali anche nei comuni con meno di 20.000 abitanti. Sperimentazione del Taser per Comuni sotto i 20.000 abitanti Il comma 5-quater dell’articolo 21 del testo di legge di conversione, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che anche i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono avviare la sperimentazione semestrale dell’uso di armi ad impulsi elettrici (cd. taser) da parte delle Polizie municipali. In particolare, è stata soppressa la lettera a) del comma 1-bis dell’articolo 19 (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali) del cd. decreto sicurezza 2018 (decreto-legge n. 113/2018) che limitava la sperimentazione ai comuni appartenenti a una delle classi demografiche da 20.000 a a 99.999 abitanti. Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge, soppresso durante l’esame in sede referente, contestualmente all’introduzione della disciplina a regime in commento, si limitava, invece, a prorogare la stessa estensione della sperimentazione dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. Cosa prevedeva il cd. decreto Sicurezza 2018 Il D.L. n. 113/2018 aveva introdotto in via sperimentale l’impiego di armi a impulsi elettrici (cd. Taser) da parte della polizia municipale. Analoga sperimentazione era stata avviata nel 2014 per la Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza (art. 8, comma 1-bis, del DL 119/2014 e D.M. 4 luglio 2018). Più in dettaglio, la normativa del 2018 (articolo 19, comma 1, D.L. n. 113/2018) aveva attribuito dapprima ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore ai 120.000 abitanti la facoltà di dotare di armi comuni a impulsi elettrici, in via sperimentale e per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale. Al termine del periodo semestrale di sperimentazione, gli enti locali potevano regolare l’assegnazione in dotazione effettiva e stabile di reparto dei taser positivamente testati (comma 3). I comuni e le regioni dovevano provvedere, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla ripetuta sperimentazione e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci (comma 6). L’estensione della sperimentazione grazie a una modifica del 2023 Il successivo comma 1-bis, come modificato nel 2023 (D.L. n. 44/2023, art. 17-bis, comma 1) aveva ampliato la sperimentazione anche a ulteriori comuni, cioè non capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a 120.000 abitanti, per i quali ricorressero due seguenti requisiti (rispettivamente lett. a) e b)): popolazione di almeno 20.000 abitanti (si fa riferimento ai comuni appartenenti a una delle classi demografiche di cui all’articolo 156, comma 1, TUEL, lettere h), cioè da 20.000 a 59.999 abitanti, e i), quindi da 60.000 a 99.999 abitanti, e si tratta della disposizione soppressa dalla legge di conversione 2025 al milleproroghe; istituzione, mediante regolamento comunale ovvero con differente provvedimento del sindaco, dell’armeria del Corpo o Servizio di polizia locale; nel caso in cui le armi da custodire, incluse quelle a impulso elettrico, siano in numero non superiore a 15, le armi sono custodite negli appositi armadi metallici. La custodia delle armi In ogni comune è istituita l’armeria del Corpo o Servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento (D.M. interno 145/1987, art. 12, comma 1). L’istituzione dell’armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a 15 e munizioni non superiori a 2.000 cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite in appositi armadi (D.M. interno 145/1987, art. 12, comma 4). Si tratta di appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte (D.M. interno 145/1987, art. 14, comma 1). L’estensione della sperimentazione fino a tutto il 2024 Col decreto-legge n. 215/2023 (art. 2, co. 4-bis, introdotto in sede di conversione) era stata ulteriormente ammessa, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità di avviare la sperimentazione delle armi a impulsi elettrici anche per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, purché il comune avesse provveduto a istituire l’armeria del Corpo o Servizio di polizia locale. Come già evidenziato, l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge convertito in via definitiva il 20 febbraio 2025, e soppresso nel corso dell’esame in sede referente, prorogava tale facoltà fino al 31 dicembre 2025. Per cui la sperimentazione nei Comuni sotto i 20.000 abitanti entra a regime.