Ritiro gratuito di apparecchiature elettroniche nei distributori: le novità

Ritiro gratuito di apparecchiature elettroniche nei distributori: le novità

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Tutte le novità sul ritiro gratuito di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i distributori introdotte dalla conversione del decreto-legge del 16 settembre 2024

In G.U. Serie Generale n. 267 del 14 novembre 2024 è stata pubblicata la legge 14 novembre 2024, n. 166.

Nello specifico, si tratta della conversione in legge con specifiche modifiche del decreto-legge del 16 settembre 2024, n. 131, recante “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e  pre-infrazione  pendenti  nei confronti dello  Stato  italiano”.

Le novità sul ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche

L’Articolo 14-bis introduce disposizioni urgenti per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per quanto riguarda il ritiro di RAEE nei negozi di elettronica, vige la regola “Uno contro uno”: i negozi devono ritirare gratuitamente il vecchio dispositivo quando il consumatore acquista un nuovo di tipo di (AEE) Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche equivalente.

I punti vendita e i distributori hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare.

L’attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionaliincaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE.

Uno contro zero“: i punti vendita con più di 400 m² di superficie devono accettare gratuitamente piccoli RAEEsenza obbligo di acquisto di un nuovo prodotto.

Deposito e trasporto

Sono state introdotte nuove regole per il deposito e il trasporto dei RAEE.

I distributori potranno depositare temporaneamente i RAEE nei loro negozi o in altri luoghi idonei comunicati al Centro di coordinamento.

Il trasporto dei RAEE potrà avvenire ogni tre mesi o al raggiungimento di 3.500 kg.

Non sarà necessaria l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Inoltre, i distributori non saranno tenuti a tenere registri di carico e scarico dei rifiuti e non saranno richieste iscrizioni speciali all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto.

I sistemi collettivi che non rispettano l’obbligo di comunicazione e sensibilizzazione saranno multati per un valore compreso tra l’1% e il 3% dei ricavi annui.

Altre disposizioni

Le altre modifiche riguardano dei programmi di sensibilizzazione finanziati dai sistemi collettivi, con almeno il 3% dei ricavi annui che dovrà essere destinato a tale finalità si formazione e informazione sui RAEE.

Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi dovranno inviare una relazione dettagliata al Ministero dell’Ambiente. In caso di mancato rispetto di questi obblighi, sono previste sanzioni economiche.

Emiliano Ragoni