Enforcement Editoriale Omologazione autovelox, la Cassazione salva le multe Laura Biarella 05 February 2025 Cds Autovelox sotto accusa, ma le multe sono valide per la Cassazione. È sufficiente, per la regolare rilevazione della velocità, che le postazioni siano preventivamente segnalate e ben visibili, indipendentemente dalla circostanza che siano fisse o mobili. La sanzione per aver superato il limite di velocità di oltre 60 km/h La Polizia Stradale di Sassari elevava un verbale, a un automobilista, per aver superato di oltre 60 km il limite massimo di velocità, posto sulla strada percorsa, pari a 90 km/h. Per l’effetto, aveva violato quanto prescritto dall’articolo 142, comma 9 bis, del Codice della strada. La sanzione amministrativa irrogata era di euro 1658,00, oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, nonché la sospensione della stessa, per un sei mesi, disposta dal Prefetto. La conferma della sanzione nei gradi di merito In primo grado il Giudice di Pace rigettava il ricorso dell’automobilista, e in seguito il Tribunale rigettava il gravame, con conferma della sentenza impugnata. Il Tribunale rilevava che il verbale di contestazione richiamava le autorizzazioni ministeriali, e le certificazioni prodotte attestavano la corretta taratura e il regolare funzionamento dell’apparecchiatura. E ciò chiarendo al contempo che, ai sensi dell’art. 142, c. 6 bis, C.d.S., la presegnalazione della postazione di rilevamento velocità poteva essere effettuata tramite segnaletica temporanea o permanente. Ma a condizione che fossero rispettati i requisiti di visibilità e segnalazione preventiva. L’equivalenza tra approvazione e omologazione Tra gli altri motivi, l’automobilista ha dedotto che il Tribunale, in sede d’appello, avesse confuso l’autorizzazione ministeriale ex articolo 192, comma 3, del Regolamento C.d.S., con l’omologazione. Quest’ultima è prevista dall’articolo 142, comma 6, C.d.S., e disciplinata dall’articolo 192, comma 2, del medesimo Regolamento, necessaria a pena di invalidità dell’accertamento e degli atti consequenziali, pure se il dispositivo sia stato approvato e/o autorizzato. Il motivo è stato definito manifestamente infondato. La Cassazione ha evidenziato che il Tribunale, proprio nel rispondere all’eccepita mancanza di omologazione, aveva verificato che sussistevano le due necessarie autorizzazioni ministeriali. Ma anche e che le certificazioni prodotte comprovavano la corretta taratura dell’apparecchio di rilevazione elettronica, oltre che il regolare funzionamento. LEGGI ANCHE Avvocatura dello Stato sugli autovelox, omologazione e approvazione equiparate Omologazione e taratura Autovelox, Cassazione dalla parte dei Comune La taratura entro l’anno dall’accertamento dell’infrazione comprova la funzionalità Con ulteriore motivo l’automobilista ha dedotto la violazione dell’articolo 45, comma 6, C.d.S., come interpretato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 113/2015). Ciò asserendo che il Tribunale avesse ritenuto sufficiente la certificazione di taratura originaria per provare il regolare funzionamento del telelaser. Ma pure omettendo di verificare le periodiche verifiche di funzionalità, in tal modo violando la norma richiamata. Anche tale motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. I giudici ermellini hanno fatto leva sulla circostanza che dalla sentenza impugnata emergeva che era stato acquisito anche il necessario certificato che comprovava la sottoposizione dell’apparecchio alla taratura. Questo era identificato con quello trasmesso dalla Prefettura entro l’anno dalla data di accertamento, in tal modo risultando rispettata anche l’esigenza individuata, nella richiamata sentenza della Consulta, di eseguire verifiche periodiche di funzionalità. LEGGI ANCHE Autovelox, in arrivo il decreto MIT sull’omologazione Il cartello fisso è regolare L’automobilista, infine, ha contestato la validità della segnalazione della postazione mobile di controllo della velocità con un cartello fisso, in violazione del paragrafo 7.8 dell’allegato al decreto ministeriale 13 giugno 2017. La Corte ha replicato alla doglianza argomentando che nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dalla posizione di cartelli mobili. La funzione di avviso dell’utenza sulla possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia tramite apparecchiature elettroniche su un certo tratto di strada risulta adeguatamente assicurata da ogni cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile. E senza che rilevi il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea (in tal modo, Cassazione n. 30207 del 2019). Per la Cassazione, dunque, è sufficiente, per la regolare rilevazione della velocità, che le postazioni siano previamente segnalate e ben visibili, indipendentemente dalla circostanza che siano fissi o mobili. Laura Biarella