UE, direttiva per l'applicazione transfrontaliera del codice della strada

UE, direttiva per l’applicazione transfrontaliera del codice della strada

La Commissione UE, il 16 dicembre scorso, ha accolto con favore l’adozione definitiva, a opera del Parlamento UE e del Consiglio, della direttiva preordinata a rafforzare l’operatività del codice della strada negli Stati membri UE.

40% di infrazioni transfrontaliere senza sanzione

Sotto la vigenza della precedente normativa dell’UE, all’incirca il 40 % delle infrazioni stradali transfrontaliere è restata impunita a ragione delle difficoltà riscontrate sia nell’identificazione dei trasgressori che nell’applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Obiettivi

La nuova disciplina varata dall’UE nel dicembre scorso tiene conto di tali carenze rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri, migliorando l’identificazione dell’autore del reato, quindi agevolando l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Infrazioni più gravi

La direttiva è focalizzata sulle infrazioni più gravi, tra le quali si annoverano:

  • eccesso di velocità;
  • guida sotto l’influenza di alcool o droghe;
  • mancato mantenimento della distanza di sicurezza dal veicolo che precede;
  • sorpasso pericoloso;
  • parcheggio o sosta pericolosi;
  • attraversamento di una o più strisce bianche;
  • guida contromano;
  • mancato rispetto delle norme relative alla creazione e all’utilizzo dei corridoi di emergenza o all’abbandono dei veicoli dei servizi di emergenza;
  • impiego di veicolo sovraccarico;
  • violazione delle restrizioni di accesso ai veicoli connesse alla sicurezza stradale;
  • reati di hit-and-run (incidenti con omissione di soccorso);
  • violazione delle norme sui passaggi a livello ferroviari.

Dialogo con gli Stati

Gli Stati membri riferiranno circa le infrazioni poste in essere da conducenti di paesi terzi.

Portale di informazione per i cittadini

Una portale informatico fornirà ai cittadini l’accesso in modo agevole alle informazioni sulla normativa in materia di sicurezza stradale, sulle procedure di ricorso, sui metodi di applicazione delle sanzioni, nonché in ordine alle opzioni di pagamento adottate da ciascuno Stato membro.

Recepimento entro 1 anno e mezzo

La direttiva in parola deve essere recepita da ogni singolo stato membro dell’UE entro due anni e mezzo che decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.