La riforma al C.d.S. "disumanizza" gli accertamenti stradali, al via i devices

La riforma al C.d.S. “disumanizza” gli accertamenti stradali, al via i devices

Molte le novità introdotte dalla l. 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) entrata in vigore il 14 dicembre.

Fra queste alcune all’art. 201 (Notificazione delle violazioni) del codice della strada che, anche se passate sotto silenzio dal momento che la maggior parte degli organi di informazione si è occupata delle novità apparentemente più eclatanti, modificheranno invece in modo sostanziale le attività di controllo.

La circolare ministeriale e il quadro ante riforma

Tenuto conto anche dei primi chiarimenti (si fa per dire) dovuti alla circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza -, prot. 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 datata 20 dicembre 2024, è evidente come vi sarà uno spostamento esagerato del controllo su strada da quello effettuato dalle pattuglie a quello automatico effettuato da strumentazioni non presidiate e non più solo per la velocità e poco altro.

Lo scopo delle modifiche

Le modifiche all’art. 201 C.d.S. sono finalizzate a:

  • ampliare le possibilità di impiego di dispositivi che possano accertare automaticamente alcune violazioni delle norme del codice della strada (sia come casistiche che come possibilità di accertamento);
  • utilizzare dispositivi di controllo automatico che possano accertare contemporaneamente la violazione di più norme del codice della strada (esempio: passaggio con il rosso e mancanza di assicurazione);
  • utilizzare le immagini provenienti da uno strumento utilizzato per l’accertamento automatico di una violazione per poter contestare, in modo differito, anche altre violazioni per le quali lo strumento non è omologato o approvato;
  • utilizzare le immagini della semplice videosorveglianza, solo su autostrade e strade extraurbane principali per contestare, in determinate circostanze, specifiche violazioni.

Il quadro post-riforma

In particolare:

  • si modifica il comma 1-bis lettera g-bis, ampliando le fattispecie per le quali è possibile l’accertamento con dispositivi approvati od omologati. Si rimanda a un regolamento per stabilire non solo per le modalità di approvazione od omologazione, ma anche per quelle di collocazione, utilizzo e accesso alle banche dati di riferimento;
  • si modifica il comma 1-quinquies prevedendo la possibilità che un dispositivo automatico rilevi contemporaneamente anche più di una violazione tra quelle elencate nel comma 1-bis, se approvato o omologato per l’accertamento automatico di ognuna delle violazioni rilevate;
  • nella stessa modifica si prevede che qualora lo strumento sia approvato od omologato per una sola violazione, si possano comunque utilizzare le immagini per confronti con le banche dati accessibili all’organo di polizia al fine di contestare altre violazioni;
  • si inserisce un comma 5-ter che prevede la possibilità di utilizzare gli impianti di videosorveglianza per l’accertamento di determinate violazioni (artt. art. 175, c. 2, c. 7, lettera a), c. 9, art. 176, c. 1, c. 2, lettera a), c. 2, lettera b), c. 7, c. 9, c. 10, c. 11, c. 17) commesse in ambito autostradale o sulle strade extraurbane principali e in particolari condizioni (es. imbocco di galleria).

L’enorme ampliamento della possibilità di usare strumenti di controllo non presidiati

Con le modifiche alla lettera g-bis) del comma 1 bis dell’art. 201 sarà inoltre possibile utilizzare per il controllo dispositivi automatici senza la presenza dell’organo di polizia oltre che nei casi già possibili[1], anche nei controlli relativi alla violazione delle disposizioni contenute nei seguenti articoli del codice della strada:

  • 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità);
  • 40 c. 11 (Segnali orizzontali – precedenza ai pedoni);
  • 61 (Sagoma limite);
  • 62 (Massa limite);
  • 72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi);
  • 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione);
  • 79 (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione);
  • 146 (Violazione della segnaletica stradale) adesso ristretta al c. 3 (passaggi a livello) e 147(Comportamento passaggi a livello) c. 2bis e 3;
  • 158 (Divieto di fermata e di sosta dei veicoli) con riferimento alla sola fermata e sosta ex art. 7 c. 1 lett. d (sosta riservata);
  • 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente);
  • 217 (Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione).

Conclusioni

Il controllo della strada si sta sempre più “disumanizzando” dal momento che sarà possibile, ammesso che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provveda alle relative omologazioni o approvazioni facendo anche la necessaria chiarezza sulla necessità dell’una o dell’altra, usare dispositivi elettronici non presidiati per una miriade di infrazioni.

Se da una parte si riuscirà certamente a essere più incisivi sul fronte repressivo, peraltro in modo fortemente settoriale, di contro si perderà quella importante funzione generale di prevenzione e di controllo del territorio possibile solo pattugliando costantemente il territorio.

Da ricordare infine anche l’altra novità connessa all’art. 201 C.d.S.: il cumulo giuridico previsto dall’art. 198 C.d.S., applicabile relativamente alla violazione delle disposizioni contenute negli art. 6 e 7 C.d.S. qualora accertate con i dispositivi senza contestazione immediata previsti appunto dall’art. 201, comma 1-bis, lettera g).

 

[1] quindi art. 142 (Limiti di velocità), 148 (Sorpasso), 176 (Comportamenti su autostrade o strade extraurbane principali), 80 (Revisioni), 141 (Velocità), 143 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata) commi 11 (circolazione contromano) e 12 (circolazione contromano curve, dossi, ecc.), 146 (Violazione della segnaletica stradale), 167 (Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), 170 (Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote), 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote), 193 (Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile), 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) e 214 (Fermo amministrativo del veicolo).