Riforma al Codice della Strada in G.U., introdotta la "sospensione breve" della patente

Riforma al Codice della Strada in G.U., introdotta la “sospensione breve” della patente

La riforma al Codice della Strada (legge n. 177/2024), pubblicata sulla G.U. del 29 novembre 2024, tramite l’articolo 4, comma 1 e 2, modifica nel senso di maggior rigore il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente di guida, introducendo, in aggiunta alla graduale diminuzione dei punti a disposizione, il nuovo istituto della sospensione breve della patente di guida.

La riforma

La legge 25 novembre 2024, n. 177, che reca “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, è pubblicata in G.U., Serie Generale, n.280 del 29-11-2024, con entrata in vigore al 14 dicembre 2024.

La novella all’art. 218 del codice della strada (articolo 4, comma I, riforma)

Sono estesi i termini relativi alla disciplina della sospensione ordinaria della patente (art. 218, comma 2):

  • al secondo periodo viene prolungato da 5 a 15 giorni il termine entro cui il destinatario della sanzione della sospensione può avanzare motivata istanza di permesso temporaneo di guida;
  • al decimo periodo viene prevista l’ipotesi che la formale ordinanza di sospensione della patente (che, in via di fatto, è stata già ritirata) non intervenga nei 15 giorni successivi al materiale ritiro oppure nei 30 giorni successivi nel caso in cui sia stata proposta l’istanza per ottenere il permesso temporaneo. In entrambe tali eventualità il titolare della patente può chiederne la restituzione (vedi anche infra in questa scheda).

Il comma 2 inserisce nel corpo normativo del codice un nuovo articolo 218-ter (“Sospensione della patente in relazione al punteggio”) che introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida, andando a ridefinire il sistema della penalizzazione.

La tabella dei punteggi

L’art. 126-bis del codice della strada, si rammenta, prevede che ogni titolare possegga un “patrimonio” sulla patente pari a 20 punti. Le violazioni elencate nella tabella allegata al codice della strada comportano la progressiva decurtazione di detto punteggio, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, salvo il reintegro del montante dei punti in ipotesi di assenza di recidive nel biennio e l’acquisizione di nuovi punti in ipotesi di frequenza di appositi corsi (art. 126-bis, commi 4 e 5). Il medesimo art. 126-bis, al comma 5, prevede che, per coloro che conservano integro il patrimonio di 20 punti, l’omessa violazione di norme per cui sarebbe prevista la decurtazione in un biennio consente un accumulo di ulteriori due punti, e in ogni caso nel limite massimo di 10 punti, così potendo totalizzare 30 punti.

La sospensione breve per chi ha meno di 20 punti

Il nuovo art. 218-ter – senza modificare l’art. 126-bis – prevede per i conducenti la cui patente risulti avere un patrimonio inferiore a venti punti, non solo l’ulteriore decurtazione e il pagamento della sanzione pecuniaria, ma anche la sospensione breve della patente.

Le infrazioni che fanno scattare la sospensione breve

Tuttavia, questo meccanismo aggiuntivo scatta solo in presenza di una serie enumerata e tassativa di infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all’art. 126-bis e precisamente:

  1. mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b));
  2. circolazione contromano (articolo 143, comma 11);
  3. mancata precedenza (articolo 145, comma 10);
  4. mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (articolo 146, comma 3);
  5. violazione delle regole di attraversamento dei passaggi a livello (articolo 147, comma 5);
  6. sorpasso a destra ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3 e 8);
  7. mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato una collisione con grave danno ai veicoli stessi e tale da determinare l’applicazione della revisione (articolo 149, comma 5);
  8. inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi (articolo 154, comma 7), nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 8, in violazione dei commi 1 e 3);
  9. per i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, mancato uso o uso irregolare del casco protettivo (articolo 171, comma 2);
  10. mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme anti-abbandono, ovvero alterazione o ostacolo al loro normale funzionamento (articolo 172, commi 10 e 11);
  11. uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili et similia;
  12. per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose: superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6); mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo); circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11);
  13. quanto alla circolazione sulle autostrade: a. retromarcia effettuata sulle autostrade e strade extraurbane principali, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, eccezion fatta per le manovre necessarie nelle aree di servizio o parcheggio (articolo 176, comma 1, lettera b); mancato rispetto dell’obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia (articolo 176, comma 2, lettera a);
  14. fermata o sosta, fuori dei casi di emergenza dovuti a malessere degli occupanti del veicolo o inefficienza di questo, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e mancato rispetto dell’obbligo, in tali casi, di portare il veicolo nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. (articolo 176, comma 5); mancata accensione, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti, fermo restando, ove questi siano mancanti o insufficienti, l’obbligo di presegnalarsi con il segnale mobile di pericolo (articolo 176, comma 7); mancato rispetto dell’obbligo di collocare il segnale mobile di pericolo qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia o sulla piazzola d’emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, oppure durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione (articolo 176, comma 8);
  15. per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente (articolo 186-bis, comma 2);
  16. mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani (articolo 191, comma 4).

Vengono escluse le violazioni che afferiscono alla sosta e alla mancanza di documentazione amministrativa, come anche le violazioni più gravi che già prevedono la sanzione della sospensione della patente anche per chi abbia conservato intatto il suo patrimonio in termini di punteggio.

La sospensione di 7 o 15 giorni

I commi 2 e 3 del nuovo art. 218-ter qualificano come breve la sospensione, risultando pari a:

  • 7 giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui;
  • 15 giorni, nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti

Quando viene raddoppiata la sospensione breve

La durata della sospensione viene raddoppiata ove il conducente abbia provocato un incidente stradale, inclusa la fattispecie ove detto evento consista nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di ulteriori persone, ovvero cose, diverse dal conducente e dal suo veicolo. Viene fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati e il ritiro della patente di guida ove previsto, ai sensi degli articoli 222 e 223 del codice della strada.

Titolari di patenti straniere

Il comma 4 amplia l’operatività delle norme in argomento pure ai conducenti titolari di patenti rilasciate all’estero che commettono una delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato, bensì con taluni correttivi:

  • per l’operatività delle suddette disposizioni, occorre il possesso di un punteggio pari ad almeno 1 punto, secondo quanto previsto dall’articolo 6-ter del d.l. n. 151/2003 in materia di disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero;
  • si applica a costoro la sospensione breve di cui al comma 2, lettera a), pari a 7 giorni, se al momento dell’accertamento risulta sulla patente un punteggio compreso tra 1 e 10 punti, ovvero quella di cui alla lettera b), pari a 15 giorni, se il punteggio è superiore a 10 punti.

Rinvio alle norme sulla sospensione ordinaria

Operano le disposizioni dell’articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in materia di sospensione ordinaria della patente di guida, in quanto compatibili e ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione.

Le norme richiamate stabiliscono che:

  • nell’ipotesi in cui il codice della strada preveda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente viene ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione e del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul medesimo verbale (comma 1);
  • entro 15 giorni dal ritiro della patente di guida, il conducente a cui è stata sospesa può, ma solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, presentare istanza al Prefetto volta a ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre 3 ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, se risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992. Il prefetto, nei 15 giorni successivi (30 ove sia stato chiesto il permesso temporaneo), emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa; tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza presentata ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere. In caso di accoglimento dell’istanza, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate, ed è altresì comunicata all’anagrafe degli abilitati alla guida (comma 2, periodi richiamati).

L’agente o l’organo accertatore ritira la patente

Per semplificare la procedura, il comma 2 dell’articolo 218 viene derogato, prevedendo che la sospensione della patente di guida non sia subordinata all’adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto, bensì risulti conseguenza automatica della contestazione della violazione.

E’ l’agente od organo di polizia accertatore a provvedere, in sede di contestazione immediata dell’illecito, al ritiro della patente.

La conservazione della patente durante la sospensione

La patente di guida ritirata è conservata presso l’Ufficio o Comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita all’interessato, o a un delegato, al termine del periodo di sospensione, che decorre dal giorno del ritiro della patente.

Contro il ritiro della patente è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria (articolo 205, codice della strada).

La sospensione è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dall’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione (comma 7).

La decorrenza della sospensione

Il comma 6 del nuovo art. 218-ter, al primo periodo, specifica che le disposizioni di tale articolo si applicano solo verso i conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Ne sono esclusi coloro nei cui confronti l’accertamento di violazione è notificato successivamente.

Il secondo periodo del comma 6 prevede che, se il ritiro della patente non sia stato effettuato, per qualunque motivo, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui consegue la sospensione.

La circolazione abusiva

In ambito sanzionatorio, il comma 8 stabilisce che chiunque, durante il periodo di sospensione breve della validità della patente, circoli abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida (comma 5) tuttavia in violazione dei limiti ivi stabiliti, viene punito con le medesime sanzioni previste per l’ipotesi di sospensione ordinaria dal comma 6 dell’articolo 218, quindi con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.046 a 8.186 euro e le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Se le violazioni sono reiterate, al posto del fermo amministrativo opera la confisca amministrativa del veicolo.

Il concorso tra sospensione breve e ordinaria

Il comma 9 interviene per garantire la coerenza della novella con la disciplina della recidiva già contenuta nel codice, disciplinando le fattispecie ove, per talune violazioni, oltre all’applicazione della sospensione cd. breve sia contemplata la sanzione accessoria della sospensione ordinaria della patente di guida per l’ipotesi di recidiva.

Per l’effetto è previsto che, ove una delle violazioni elencate al comma 1 venga posta in essere plurime volte durante un biennio, la sospensione cd. breve della patente di guida si applica solo se per le violazioni indicate nel comma 1 non sia già prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

In ipotesi di concorso delle due sanzioni troverà applicazione solo la sospensione in via ordinaria, disposta dal Prefetto.

Laura Biarella