Il regolamento sull’armamento della Polizia Locale, strumento di tutela del Comandante e dell’ente di appartenenza

Il regolamento sull’armamento della Polizia Locale, strumento di tutela del Comandante e dell’ente di appartenenza

Oggigiorno la maggioranza dei Corpi di Polizia Locale italiani è armata.

Questo porta a una serie di considerazioni sulle problematiche connesse e sulle responsabilità di vario tipo che ricadono sul Comandante del Corpo di Polizia Locale e sull’ente di appartenenza.

Si tratta di problematiche relative ai requisiti psico-fisici indispensabili per il porto dell’arma, all’addestramento necessario per l’uso della stessa, alla conoscenza da parte di chi usa l’arma di elementi giuridici specifici, alla capacità di capire in quali situazione si possa e si debba usare l’arma di servizio e con quali limiti.

Quando questi aspetti non sono ben affrontati all’interno dell’organizzazione del Corpo di Polizia Locale ne possono derivare responsabilità di vario tipo (penale, civile, amministrativo, disciplinare) a carico del Comandante della Polizia Locale, con conseguenze negative anche per l’amministrazione comunale e ricadute con ipotesi di danno erariale nei confronti dello stesso Comandante.

Lo strumento principale per evitare negatività e per quanto possibile tutelarsi è il “Regolamento per la disciplina dell’armamento del personale della Polizia Locale”, previsto dall’art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e che dovrebbe avere determinati contenuti minimi che di seguito si elencano.

Contenuti minimi del Regolamento per le armi

Campo di applicazione regolamentare

Con riferimento al D.M. 4 marzo 1987, n. 145, in generale il campo di applicazione regolamentare corrisponderà all’uso dell’arma da parte di chi possiede la qualifica di pubblica sicurezza.

Tipologia delle armi in dotazione

Non è opportuno indicare la marca dell’arma, anche perché questa potrebbe variare in funzione di valutazioni economiche successive e vanno quindi fornite solamente le indicazioni principali (esempio: pistola tipo semiautomatico cal. 9 x 21 mm).

Numero delle armi in dotazione

Va fatto corrispondere al numero del personale in pianta organica aumentandolo di circa il 5% come dotazione di riserva, comunque con almeno un’arma di riserva.

Questa è la previsione dell’art. 3 comma 1 del D.M. 4 marzo 1987 che però pone seri problemi al momento che il personale va in diminuzione e dunque che il numero delle armi in dotazione va a superare il 5 per cento del numero degli addetti.

Un’interpretazione restrittiva di questa norma porterebbe alla conclusione che l’ente si debba liberare delle armi in eccedenza, con il problema di doverle nuovamente comprare al momento che vi fossero nuove assunzioni.

Si ritiene che si tratti di una norma ordinatoria e non perentoria, una mera indicazione, capace però di innescare situazioni di frizione con la Questura di competenza.

Quali servizi devono essere svolti con armi

La variabilità in questo caso può essere ampia, anche se dovranno necessariamente essere previsti i servizi riferiti al D.M. 4 marzo 1987, n. 145, quindi i servizi notturni, i servizi di polizia giudiziaria, i servizi di protezione della casa comunale.

I corpi medio-grandi mettono in servizio il personale sempre armato, salvo spostamenti fuori territorio comunale per motivi di rappresentanza.

Alcuni Comuni, sbagliando perché le situazioni possono sempre cambiare, anche in modo repentino, esonerano dal servizio armato i servizi di attraversamento pedonale alle scuole, oppure i servizi informativi.

Modalità di assegnazione dell’arma

Può essere in via provvisoria o in via continuativa.

Se l’assegnazione è in via provvisoria il personale che fa uso dell’arma deve riconsegnarla alla fine del servizio e prenderla in carico all’inizio e questo conduce alla necessità di costruzione di un’armeria e di qualcuno che se ne occupi.

Per questo molti Comandi optano per l’assegnazione in via continuativa (art. 6 D.M. 4 marzo 1987, n. 145), che in qualche modo risulta più semplice organizzativamente e in questo caso il personale può portare l’arma fino al domicilio e viceversa.

I provvedimenti di assegnazione in via continuativa sono disposti dal sindaco o dal dirigente, secondo una versione più aderente alle nuove funzioni, meglio sarebbe comunque dal sindaco visto che è il sindaco che chiede l’attribuzione della qualifica di p.s. e vengono comunicati al prefetto.

I provvedimenti devono essere annualmente vidimati e confermati previa verifica di alcuni requisiti e del provvedimento di assegnazione deve essere fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento.

Opportuno riportare nel regolamento la possibilità di lasciare l’arma presso il comando, in cassaforte con celle separate, cosa che mentre esonera il comando da ogni responsabilità avendo proceduto all’assegnazione in via continuativa, consente maggior libertà al personale in caso non rientri al proprio domicilio dopo il turno di lavoro o non possa detenere in sicurezza l’arma presso la propria abitazione.

Modalità di porto dell’arma

In genere saranno a vista in fondina, come da previsione dell’eventuale specifica normativa regionale e nello stesso modo si dovrà portare l’eventuale secondo caricatore.

Il regolamento deve specificare le modalità con le quali l’arma sta in fondina (esempio: senza colpo in canna e con sicura inserita) che però potrebbero cambiare in funzione della specifica arma (esempio: alcune pistole non hanno sicura manuale, ma sistemi di sicura automatici).

Va precisato nel regolamento che quando si presta servizio in abiti borghesi l’arma non deve essere visibile.

Deve essere infine specificato che non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute, anche nel caso che il dipendente abbia un porto d’armi personale, e che le caratteristiche delle armi non possono essere alterate (esempio: cambio delle guance standard con guance sagomate, inserimento di mirino laser, ecc.).

Modalità di effettuazione dei servizi di soccorso o in supporto di altri Corpi di Polizia Locale

Nel regolamento si deve specificare se i servizi esterni all’ente di appartenenza per soccorso o supporto di altri Corpi di Polizia Locale devono essere armati o meno e le modalità di comunicazione al prefetto e alle altre autorità preposte.

Obblighi del singolo operatore in merito in merito alla cura e la manutenzione dell’arma

Si sostanzieranno quanto meno nelle cautele generali di maneggio armi (esempio: mai lasciare incustodite armi e munizioni, chiusura a chiave della cassaforte armi, immediata segnalazione al comando dello smarrimento di chiavi della cassaforte e della singola cella, cura e manutenzione delle armi assegnate).

Restituzione dell’arma

Qualora venisse meno la qualifica di p.s. o, comunque, durante un periodo di aspettativa o una maternità ed ovviamente quando cessi il rapporto di lavoro, l’arma andrà restituita e si dovranno dunque precisare le modalità di restituzione.

Addestramento al tiro

Nel regolamento si dovrà precisare la frequenza di partecipazione alle sessioni di addestramento al tiro, a esempio un corso di tiro annuale con rilascio di certificazione positiva e almeno tre sessioni di tiro oltre quella del corso, precisando anche che la mancata partecipazione può portare al ritiro dell’arma.

Conclusioni

L’adozione di un regolamento che abbia almeno i contenuti minimi sopra elencati, se ben congegnato, otterrà il risultato di rendere maggiormente responsabile il personale e nel contempo tutelerà il Comandante e di riflesso l’Amministrazione comunale rispetto agli incidenti che possono occorrere con le armi.

Sergio Bedessi