E' lecito fotografare (e postare) veicoli e targhe?

E’ lecito fotografare (e postare) veicoli e targhe?

La tecnologia, disponibile in ogni momento della nostra giornata attraverso smartphone, tablet e altri strumenti, consente, tra le altre cose, di fotografare tutto quello che cattura il nostro interesse e che, sovente, postiamo sui social. Qualcuno lo fa a cuor leggero, qualcun altro domandandosi se ciò sia consentito, in taluni casi.

Tra i soggetti delle immagini potrebbero figurare le targhe dei veicoli, a volte riprese per caso, accanto alla persona o al monumento fotografato, altre volte immortalate volontariamente, per provare una sosta in un luogo vietato, conservare dati utili in caso di incidente stradale, ovvero stigmatizzare un comportamento illegittimo o poco etico, magari attraverso la diffusione sulle app e sui social.

A questo punto, sapendo che esiste da anni una normativa che protegge la privacy e i dati personali, sensibili e sensibilissimi dei cittadini, viene da domandarsi se sia lecito fotografare i veicoli e le loro targhe.

La questione contiene un potenziale conflitto fra due aspetti: da una parte il diritto alla riservatezza (le targhe sono codici alfanumerici atti a identificare un veicolo) e, dall’altra, l’utilità di procacciarsi delle immagini, spesso a eventuali fini probatori e difensivi.

Acquisire e diffondere le immagini costituisce un trattamento di dati, attualmente disciplinato dal GDPR (Reg. Ue 2016/679), dal cosiddetto Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm.) e, per quanto riguarda le autorità di giustizia e di polizia dalla Dir. UE 2016/680 e dal relativo provvedimento di attuazione (D.lgs. n. 51/2018).

E’ necessario, allora, il consenso dell’interessato, per le riprese, quando queste non debbano avvenire per obblighi o facoltà di legge?

La risposta è negativa.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, 24 Gennaio 2012, n. 10697) tutto quello che l’occhio umano vede, può anche essere fotografato e ripreso.

Naturalmente, senza commettere reati (come, ad es., violare un domicilio, per fotografare un veicolo ed una targa altrui) e in area pubblica, dove chiunque può vedere azioni e immagini e, pertanto, non avrebbe senso impedire a qualcuno di riprenderle con la precisazione che, peraltro, sarebbe anche materialmente impossibile farlo, dal momento che ognuno di noi è sotto lo sguardo di innumerevoli persone in ogni momento della giornata e non riusciremmo, anche se volessimo impedirlo, nemmeno ad accorgerci di chi stia effettuando delle riprese.

Tuttavia, se è consentita la ripresa video-fotografica, non è permesso diffondere le immagini delle targhe e quelle delle persone a bordo dei veicoli, tanto che, gli uffici di polizia che debbano mostrare le foto scattate dagli autovelox agli stessi proprietari e conducenti dei veicoli, devono oscurare le immagini delle persone trasportate a bordo.

Per la diffusione attraverso media e social occorre il consenso del proprietario del veicolo oppure l’oscuramento della targa, tranne nel caso in cui le immagini debbano essere consegnate alle forze dell’ordine o all’autorità giudiziaria per ragioni legate all’attività istituzionale dei suddetti organi.

E’ quindi necessario osservare, con scrupolo, tali accortezze, poiché il trattamento illecito di dati é punito dall’art. 167 del Codice della Privacy con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si tratta di una fattispecie a dolo specifico, che richiede la volontà di nuocere all’interessato o di trarre profitto dalla diffusione delle immagini, con l’effetto che, in assenza di tali elementi, verrà comminata solo una sanzione amministrativa pecuniaria.

Angela Iacovetti