Costi manodopera a ribasso o rialzo, il TAR Sicilia chiarisce quando l'offerta è anomala

Costi manodopera a ribasso o rialzo, il TAR Sicilia chiarisce quando l’offerta è anomala

Dove il ribasso offerto dall’operatore economico implica pure la riduzione dei costi della manodopera indicati a base d’asta, l’offerta si presume iuris tantum anomala, salva la possibilità del concorrente di dimostrare (ex art. 14, c. 41,  d.lgs. n. 36/2023) “che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

Offerta valutata come anomala

Nel caso esaminato, il TAR Sicilia – Catania (sentenza n. 2642/2024) ha ritenuto illegittima la valutazione di anomalia dell’offerta economica operata dalla stazione appaltante motivata solamente sulla base dell’indicazione di costi della manodopera in rialzo rispetto a quelli individuati a base asta.

Costo manodopera in aumento rispetto al calcolato

Il Tar ha osservato che l’esclusione di una concorrente era stata disposta a seguito di una presunta anomalia inerente a un costo della manodopera diverso (in aumento) rispetto a quello calcolato dalla stazione appaltante, rilevando che l’art. 110, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 prevede che “in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni”.

Offerta anormalmente bassa

Sul punto ha rammentato che per offerta anormalmente bassa si intende quella che, in quanto tale e rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando di gara, suscita il sospetto della scarsa serietà e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale per l’inidoneità ad assicurare all’operatore economico un adeguato profitto (Cons. Stato, sez. V, n. 3921/2018).

Quando è indice di anomalia

In tale prospettiva, quindi, anche l’indicazione maggiori costi della manodopera può costituire indice di anomalia se suscettibile di incidere sulla remuneratività dell’offerta, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto (TAR Toscana, n. 703/2024).

La presunzione iuris tantum di anomalia

La ricostruzione in tal modo operata è stata ulteriormente precisata dal collegio amministrativo: invero, laddove il ribasso offerto dall’operatore economico implichi anche la riduzione dei costi della manodopera indicati a base d’asta, l’offerta si presume iuris tantum anomala, fatta salva la possibilità del concorrente di dimostrare ex art. 14, c. 41, d.lgs. n. 36/2023 “che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale” (TAR Basilicata, n. 273/2014).

La capacità di incidere sulla remuneratività

Di contro, il ribasso proposto dall’operatore economico unitamente all’indicazione dei costi della manodopera “a rialzo” non costituisce, di per sé, come nel caso di indicazione “a ribasso”, un indice di anomalia dell’offerta, in quanto risulta necessario che la proposta in aumento di tale componente di costo si caratterizzi per la sua effettiva e concreta capacità di incidere sulla remuneratività dell’offerta, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto.

Ripercussioni sull’equilibrio economico

In altre parole, mentre dall’indicazione a ribasso dei costi della manodopera si presume “iuris tantum” l’anomalia dell’offerta, di contro, l’indicazione “a rialzo” di tali costi assurge ad indice di anomalia solo ove, per dimensione e incidenza e valutato unitamente ad altri elementi, si rifletta sul complessivo equilibrio economico dell’offerta.

Quando lo scostamento è irrilevante

Per lo stesso TAR è indubbio che detta valutazione costituisca espressione di un potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (Cons. Stato, n. 3854/2024), che, nel caso di specie, il Collegio ha rinvenuto, tenuto conto che l’indicazione di euro 925,79 non solo costituisce un scostamento minimo (inferiore allo 0,6%) rispetto ai costi di manodopera indicati dalla stazione appaltante, ma si appalesa come irrilevante a fronte del ribasso offerto pari al 21,179% su un importo globale di euro 2.215.003,38, e incidendo pertanto su tale importo per una misura del tutto trascurabile (inferiore allo 0,05%).

L’influenza sull’economicità dell’offerta

Tali considerazioni evidenziano l’oggettiva e assoluta incapacità del maggiore costo della manodopera proposta di incidere e influire, di per sé, sulla economicità dell’offerta, così potendosi escludere qualsiasi dubbio dell’anomalia dell’offerta fondato esclusivamente su tale ragione.

Anomalia ab imis

L’assenza di elementi per qualificare anomala ab imis (secondo criteri di logicità e ragionevolezza) l’offerta presentata dalla concorrente, a prescindere dall’esito del soccorso istruttorio, per il collegio ha reso illegittima la sua esclusione, con la conseguenza che il ricorso è stato accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.