Autonomia differenziata, più funzioni amministrative agli enti locali

Autonomia differenziata, più funzioni amministrative agli enti locali

La legge n. 86/2024, per l’attuazione della cd. autonomia differenziata, prevede una ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali, inclusi i Comuni.

Oggetto della legge

La legge n. 86 contiene le disposizioni protese all’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Costituzione.

Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, e che è risultato modificato nel corso dell’esame parlamentare, provvede alla definizione dei principi generali per l’attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto:

  • delle prerogative,
  • dei regolamenti parlamentari.

Finalità

In premessa, sono individuate le finalità dell’intervento legislativo (articolo 1), tra cui si richiamano:

  • il rispetto dell’unità nazionale e il fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio;
  • il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all’insularità, nonché dei princìpi di indivisibilità e autonomia;
  • l’attuazione del principio di decentramento amministrativo;
  • il fine di favorire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione.

LEP

Inoltre, si stabilisce in principio che l’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, primo comma, lettera m), della Costituzione (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, e nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 119 della Costituzione.

Detti livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i predetti diritti sull’intero territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.

Nuova distribuzione delle funzioni

L’articolo 6, comma 1, rubricato “Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali”, statuisce che le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, Costituzione, sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitana e Regione, sulla base dei princìpi di:

  • sussidiarietà,
  • differenziazione,
  • adeguatezza.

Il successivo comma 2 stabilisce che restano, in ogni caso, ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come definite dalla normativa vigente.

Base costituzionale

Ai fini in esame, e nello specifico, rilevano le previsioni di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 118 della Costituzione, le quali prevedono rispettivamente che “le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”, e che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Funzioni fondamentali

Per quanto afferisce al comma 2 dell’articolo in disamina, va rammentato che le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono a oggi individuate dalle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge n. 95/2012, mentre le funzioni fondamentali delle province sono individuate dalle disposizioni di cui ai commi 85 e 86 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014 e, infine, le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono individuate dalle disposizioni di cui al comma 44 dell’articolo 1 della medesima legge n. 56/2014.

Principi applicabili al trasferimento delle funzioni

La legge prevede che il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP (articolo 4), con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può avvenire, soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard (articolo 3), nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. 

Se dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere solo a seguito dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

Per le funzioni afferenti a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Come già evidenziato, le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie (art. 6).

Commissione paritetica

Per l’individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte della Regione delle condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento si dispone l’istituzione di una Commissione paritetica Stato–Regione-Autonomie locali, che ha il compito di formulare proposte in merito.

Intese

I criteri di determinazione di tali beni e risorse, così come le modalità di finanziamento delle  funzioni dovranno essere definiti nell’ambito dell’intesa tra Stato e Regione disciplinata dall’articolo 2 della legge.

Il finanziamento dovrà, comunque, essere basato sulla compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali (articolo 5).

Monitoraggio

Alla Commissione sono attribuiti anche compiti di monitoraggio.

La stessa procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ogni Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Verifica della congruità

Spetta invece alla Corte dei Conti riferire annualmente alle Camere sui controlli effettuati, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell’ambito del regionalismo differenziato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione (articolo 8).