Sicurezza delle macchine mobili non stradali: proposta di regolamento UE

Sicurezza delle macchine mobili non stradali: proposta di regolamento UE

Chiunque abbia aperto un Codice della strada, per lavoro, curiosità, esame di conseguimento della patente di guida, ricorderà senz’altro una categoria di veicoli, di cui agli artt. 57 e 58, definiti macchine non stradali che, però, possono trovarsi nella circostanza di dover circolare su strada.

Si tratta di macchine progettate e costruite al solo scopo di eseguire dei lavori e non idonee al trasporto di passeggeri o di merci commerciali; sono mezzi principalmente impiegati nell’edilizia, nel giardinaggio, nella movimentazione di materiali (tosaerba, mietitrici, bulldozer, etc.).

In alcuni casi, tuttavia, esse si muovono su strada per spostarsi da un luogo di lavoro a un altro.

Le chiameremo, d’ora in avanti, nel presente articolo, NRMM (acronimo dalla locuzione inglese Non-Road Mobile Machinery, macchine mobili non stradali).

Attualmente, le prescrizioni tecniche e le procedure di omologazione per la circolazione stradale di tali veicoli sono disciplinate dagli Stati membri dell’Unione Europea, le cui peculiari normative costringono i produttori delle NRMM a misure ed adeguamenti diversi, secondo il Paese in cui gli stessi vendono i loro prodotti, con conseguenti ritardi e costi elevati, che si sommano alla mancanza di norme che armonizzino la circolazione stradale delle NRMM abbassando la qualità della sicurezza stradale.

Il 21 Febbraio 2024 Consiglio e Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio, su proposta di Regolamento da parte della  Commissione il 30 Marzo 2023, inerente alle prescrizioni tecniche e alle procedure di omologazione, ai fini di implementazione della sicurezza sulle macchine in parola quando circolano sulle strade pubbliche.

Negli anni precedenti, erano già state emanate alcune direttive su tali veicoli: la Dir. 2006/42 CE sulla sicurezza nella progettazione e costruzione delle macchine, attuata in Italia con il D. Lgs. n° 17/2010, e la Dir. 2014/30 CE, attuata col D. Lgs. n° 194/2007 come modificato dal D. Lgs. n° 80/2016, sulla compatibilità elettromagnetica, oltre al Reg. U.E. 2016/1628 sui limiti degli inquinanti.

La prima, tuttavia, verrà superata dal Reg. 2023/1230 U.E., già in vigore, applicabile ai costruttori di macchine a partire dal 20 Gennaio 2027.

Le direttive non sono certo lo strumento giuridico migliore per raggiungere l’uniformità di disciplina all’interno dell’Unione, in quanto obbligano gli Stati membri solo al raggiungimento di un risultato, attraverso fonti e procedure normative che ciascun Paese è libero di scegliere.

Il regolamento, invece, disciplina la materia nel dettaglio e fa sorgere immediatamente diritti e obblighi in capo ai destinatari, senza bisogno di normativa di attuazione; pertanto, esso si applica allo stesso modo in tutti i Paesi U.E., rappresentando uno strumento di uniformità e armonizzazione giuridica.

È per questo che la preferenza del Legislatore europeo, ove possibile, si sta indirizzando verso questa fonte.

Il regolamento proposto consentirà la velocità massima di 40 km/h alle macchine operatrici, semplifica l’omologazione delle stesse ed ha ad oggetto solo quelle semoventi: la maggior parte delle macchine trainate, infatti, in quanto parti di altre categorie di veicoli, può seguire l’omologazione di questi ultimi.

Per l’omologazione delle macchine semoventi è previsto che produttori e distributori debbano fare richiesta una sola volta in un solo Paese U.E., ma l’uso in strada sarà possibile in tutti gli Stati membri.

In tal modo, verranno ridotti i costi di conformità per i produttori e i conducenti dei mezzi beneficeranno di un unico livello di sicurezza, di standard elevato, quando circoleranno sulle strade pubbliche. Il nuovo regolamento, che completerà il mercato unico delle NRMM, amplierà l’attività di fabbricanti ed utenti in tutto lo spazio europeo.

I costi stimati per i fabbricanti, i distributori, le compagnie di noleggio e gli utilizzatori finali saranno compensati dai risparmi previsti e considerando che l’Europa è un’importante produttrice ed esportatrice di macchine di questo tipo, i benefici saranno cospicui e diffusi.

Il regolamento in itinere, inoltre, crea una nuova categoria di veicoli, con diverse varianti dovute alle caratteristiche costruttive: la cat. U, che si aggiungerà a quelle già esistenti (L per ciclomotori e moto, M per le automobili, N per i furgoni, O per i rimorchi).

Agli Stati verrà, altresì, consentito di limitare la circolazione delle macchine completamente automatizzate (quelle senza autista, azionabili da remoto), di quelle con dimensioni tali da ostacolare la manovrabilità e di quelle che per massa, carico e pressione sulla superficie di percorrenza potrebbero danneggiare strade, ponti, viadotti ed infrastrutture stradali in genere.

Sicuramente gli Stati membri dovranno sostenere alcuni costi per adeguarsi al nuovo regolamento.

Tuttavia, essi gestiscono già l’omologazione di altri veicoli per cui, disponendo della struttura e dei servizi tecnici utilizzabili anche per l’omologazione delle NRMM, gli oneri dovrebbero essere abbastanza contenuti.

Qualsiasi normativa possa migliorare la sicurezza stradale e quella di chi lavora rappresenta un passo di civiltà, sicuramente ben accolto da tutti. Attendiamo, fiduciosi, le prossime fasi dell’emanazione di questo regolamento.

Angela Iacovetti