Anac vigila sull'operato dei Responsabili Anticorruzione (Rpct)

Anac vigila sull’operato dei Responsabili Anticorruzione (Rpct)

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Due recenti pronunce del Tar Lazio ribadiscono che l’Anac ha un potere di vigilanza sull’operato dei Responsabili Anticorruzione (Rpct), autorità che può esercitare anche mediante ispezioni e accertamenti di conferimento degli incarichi

L’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in una recente nota pubblicata sul proprio sito, ha precisato alcuni aspetti relativi all’operato dell’Rcpt, Responsabili Anticorruzione.

Viene specificato che spetta a questi ultimi il compito di curare il rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità (preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto) e incompatibilità degli incarichi, secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo n.39 del 2013.

Tuttavia, viene ribadito dall’Anac, che nella sua qualità di Autorità di garanzia e controllo, può sempre esercitare un generale potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al d.Lgs. n. 39/2013, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi, secondo quanto disposto dal successivo art. 16.

Le sentenze del Tar Lazio

Le due recenti pronunce del TAR Lazio, sede di Roma (n. 971/2024 e n. 973/2024), confermano quanto di cui sopra, ossia il generale potere di vigilanza dell’Anac.

Il compito di vigilanza spetta all’Anac

Il potere dell’Autorità Anticorruzione viene specificato anche nel Comunicato del Presidente del 23 aprile 2024 indirizzato all’attenzione dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Di seguito un passaggio di quanto contenuto nel Comunicato del 23 aprile: “Tenuto conto di tale riparto di competenze, che emerge chiaramente dal combinato disposto degli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 39 del 2013, spetta dunque ad ANAC, in ultima istanza, anche il potere di vigilare sulla corretta applicazione dello stesso art. 15 (che disciplina i poteri, le azioni e le attribuzioni del RPCT, ivi compreso il dovere di segnalare all’Autorità i casi di possibile violazione della normativa). Tale potere sussiste sia nei casi in cui il procedimento di contestazione sia stato avviato internamente all’ente dal RPCT (cd “vigilanza interna”) che nei casi in cui tale procedimento sia stato avviato d’ufficio da ANAC. Ciò comporta che le valutazioni dell’Autorità contenute nei propri atti di accertamento superano quelle errate eventualmente compiute dai RPCT dei singoli enti”.

Cosa può fare l’Anac

Nel C.S. si spiega che il potere dell’Anac sussiste sia nei casi in cui il procedimento di contestazione sia stato avviato internamente all’ente dall’Rpct (cosiddetta vigilanza interna), che nei casi in cui tale procedimento sia stato avviato d’ufficio da Anac. Questo comporta che le valutazioni dell’Autorità contenute nei propri atti di accertamento superano quelle errate eventualmente compiute dai Responsabili Rpct dei singoli enti”.

L’importanza dell’Rcpt rimane centrale

L’Anac definisce l’Rcpt come “il punto di riferimento interno a ogni amministrazione per l’attuazione della normativa anticorruzione”.

Quindi, partendo da questo presupposto, secondo l’Anac, l’Rcpt deve essere individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia.

Si tratta, quindi, di una figura fondamentale. Non è un caso se l’incarico di Rcpt debba essere attribuito a un soggetto con conoscenze dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, con la necessaria autonomia e senza trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.

Secondo l’ANAC questo ruolo non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati a uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva e assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischi di corruzione.

Nei comuni è il sindaco a nominare l’RPCT, in quanto organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, abbia attribuito tale potere alla Giunta o al Consiglio.

Emiliano Ragoni