Riforma Codice della Strada, cosa cambia per la circolazione in bicicletta

Riforma Codice della Strada, cosa cambia per la circolazione in bicicletta

La ciclabilità è la tematica trattata all’articolo 15 del disegno di legge di riforma al Codice della Strada, che elenca una serie di novità per la circolazione delle biciclette.

Novità per la cicalbilità

Il disegno di legge “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada” reca delle misure sulla circolazione delle biciclette, attraverso la novella:

  • di alcune definizioni legislative;
  • dei poteri dei comuni;
  • della disciplina del sorpasso.

L’articolo 15 si compone di due commi. Il comma 1 si declina in lettere e numeri che contengono una pluralità di novelle al codice della strada inerenti alla disciplina delle biciclette.

Definizioni

Nelle definizioni di cui all’art. 2, comma 3, del Codice della Strada, la lett. E-bis, già recante: “Strada urbana ciclabile: strada urbana a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi” attraverso la riforma in parola porta: “Strada urbana ciclabile: strada urbana a unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi”.

La definizione si dilata in quanto vengono meno i necessari requisiti della pavimentazione e del marciapiede nonché la segnaletica orizzontale.

Nelle definizioni di cui all’art. 3, comma 1: il n. 7-bis) già recante “Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli” viene abrogato.

Il n. 12-bis viene globalmente sostituito in senso  più sintetico e ora reca: “Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade urbane anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di una pista ciclabile”.

Il n. 12-ter viene interamente sostituito col seguente: “Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane precedentemente a senso unico di marcia, idonea a consentire la circolazione dei velocipedi in senso opposto”.

Anche in questo caso si tratta di una definizione più sintetica, volta a semplificare l’apparato dei requisiti definitori.

Al n. 53-bis, viene apportata una modifica tale per cui sono considerati utenti della strada vulnerabili anche i conducenti di ciclomotori e motocicli.

Il nuovo art. 3, comma 1, n. 53-bis viene così riformulato: “Utente vulnerabile della strada: pedoni, persone con disabilità, ciclisti, conducenti di ciclomotori e motocicli e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade”.

Tale modificazione appare essere stata suggerita dal contenuto di talune audizioni di soggetti espressione anche dei guidatori di mezzi a due ruote, i quali con una qualche frequenza sono vittime di sinistri sia a opera di conducenti di automobili sia per il dissesto della strada.

Per l’effetto, analoga modificazione testuale viene apportata all’art. 208, comma 4, lett. c) del medesimo Codice della Strada a proposito della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative le violazioni stradali.

Tale disposizione stabilisce che una quota di tali somme sia destinata a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, nel cui novero sono aggiunti i conducenti di ciclomotori e motocicli.

Dopo il n. 54 è aggiunto il seguente: 54-bis: Zona Ciclabile: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione con priorità per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Dopo il n. 55 è aggiunto il seguente: 55-bis: Zona di Attestamento Ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinata all’accumulo e alle manovre dei velocipedi in attesa di via libera.

Poteri dei Comuni

In riferimento ai poteri dei comuni nell’art. 7:

  • al comma 1, la lett. i-bis) è interamente sostituita nel senso che l’ordinanza del sindaco può “stabilire su determinate strade precedentemente a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di piste ciclabili”;
  • al comma 1, la lett. i-ter) è abrogata;
  • sempre al comma 1, viene aggiunta una lett. i-quater, dal seguente tenore letterale: “istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile”;
  • dopo il comma 11-bis viene aggiunto il comma 11-ter, ai sensi del quale i comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, in cui sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.

Segnaletica orizzontale

In riferimento alla segnaletica orizzontale, all’articolo 40, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l’obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche».

Si offre alle biciclette una zona nella quale esse, e soltanto esse, possono fermarsi al semaforo.

Dispositivi di segnalazione delle biciclette

Con riguardo ai dispositivi di segnalazione delle biciclette, all’art. 68, il comma 2 viene sostituito da un testo che, per i casi di uso obbligatorio di luci e catadiottri, rinvia direttamente all’art. 152, comma 1, anziché elencarli autonomamente;

Condotte

Con riferimento alle norme di comportamento, all’articolo 143, comma 2 è già stabilito che “veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.

Il disegno di legge porta l’aggiunta di un comma 2-bis, ai sensi del quale «la disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia».

In pratica, le bicilette non risultano più soggette a un trattamento giuridico deteriore rispetto agli altri veicoli.

Sempre in tema di norme di comportamento, all’articolo 145 viene sostituito il dettato dei commi 4-bis e 4-ter, con il seguente: o «4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti». «4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua».

La modifica saliente è collocata al comma 4-bis, in cui il concetto della particolare attenzione prende il luogo dell’obbligo della precedenza.

Sorpasso

In merito alla disciplina sul sorpasso, all’articolo 148, il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo».

Incroci, guida notturna e altre situazioni

Inoltre la nuova disciplina:

  • in tema di comportamento agli incroci, abroga l’articolo 150, al comma 2-bis;
  • in tema di guida notturna o in condizioni di pericolo, l’art. 153, comma 1, primo periodo, viene e modificato nel senso di sopprimere il riferimento ai soli veicoli a motore, così estendendo gli obblighi di dotazione e accensione delle luci alle bicilette;
  • con riguardo al cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre, all’articolo 154: al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile»; dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione all’interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico»;
  • all’articolo 182, che inerisce precipuamente alle norme di comportamento dei ciclisti, vengono apportate essenzialmente modifiche di coordinamento: al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili»; il comma 9-ter è abrogato.

Corsia ciclabile

L’articolo 15, comma 2, a sua volta, rimette la determinazione delle condizioni per la realizzazione della «corsia ciclabile» di cui all’articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del Codice della Strada, come anche della relativa segnaletica, in ambito sia urbano che extraurbano, a un decreto del MIT, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata.