Riforma Codice della Strada: cosa cambia per i neopatentati

Riforma Codice della Strada: cosa cambia per i neopatentati

L’articolo 7 della bozza di riforma al Codice della Strada dispone alcune limitazioni per i neopatentati, ampliando da 1 a 3 anni l’intervallo del divieto di guida per gli autoveicoli dotati di una potenza determinata.

L’art. 7 estende da 1 a 3 anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati relativamente agli autoveicoli aventi una potenza specifica.

L’articolo in argomento al comma 1, modifica l’articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), in materia di limitazioni per i neopatentati, nella finalità di estendere da 1 a 3 anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati, titolari di patente di guida di categoria B, relativamente agli autoveicoli aventi le seguenti caratteristiche:

  • veicoli superiori a 75 chilowatt per tonnellata;
  • veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 chilowatt per tonnellata.

Per l’effetto, consegue un innalzamento, rispetto alla normativa in vigore, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno, e viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.

I limiti di potenza non si applicano quando il neopatentato, prima dello scadere dell’anno, consegue una patente di categoria superiore (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE): in tal caso, dalla data di conseguimento della patente superiore possono essere condotti veicoli più potenti rispetto ai limiti indicati, pure se, per la loro conduzione, è richiesto il possesso della sola patente di categoria B.

Le limitazioni indicate al comma in commento non si applicano neppure quando il neopatentato si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona con disabilità, a condizione che sia munita di contrassegno di circolazione e la persona sia a bordo del veicolo medesimo.

L’esenzione opera pure nell’ipotesi in cui lo stesso neopatentato sia la persona con disabilità che impiega il veicolo di potenza elevata.

Allo stesso modo, non si applicano le limitazioni di potenza del veicolo quando il neopatentato alla guida risulta accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a 65 anni anagrafici, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno 10 anni, ovvero valida per la categoria superiore.

La persona deve trovarsi a fianco del conducente neopatentato.

Nella finalità di fugare eventuali dubbi ermeneutici, al comma 2 dell’articolo 7 è stata inserita un’apposita disposizione transitoria, prevedendo che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solamente ai titolari di patenti conseguite dalla data di entrata in vigore della legge in questione.

Ecco il testo della nuova disposizione:

Art. 7. (Limitazioni per i neopatentati)

1. All’articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di patenti di guida conseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.