Enforcement Corsi di sicurezza stradale: 2 punti al rilascio della patente per chi vi partecipa Laura Biarella 05 May 2024 Cds Attribuzione, in favore di chi partecipa a corsi di educazione stradale promossi da istituzioni scolastiche e dalle autoscuole, di un credito di 2 punti all’atto di rilascio della patente. Lo prevede la riforma al Codice della Strada. L’articolo 5 del testo di riforma della normativa stradale, all’esame dell’VIII Commissione del Senato dopo l’ok della Camera ricevuto il 27 marzo scorso, rubricato “Promozione dell’attività formativa nelle scuole”, aggiunge un ulteriore comma, il 2-ter, all’articolo 230 del Codice della Strada, così prevedendo l’attribuzione, in favore di coloro che partecipano a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie e dalle autoscuole, del credito di 2 punti all’atto di rilascio delle patenti AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E. L’articolo in parola demanda a un decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, adottato di concerto col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell’interno, l’individuazione dei soggetti formatori fra gli enti, anche privati, e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, come anche la definizione delle modalità di svolgimento delle attività extracurricolari. Aggiungendo il comma 2-ter all’articolo 230 del Codice (decreto legislativo n. 285 del 1992), introduce, al primo periodo, l’attribuzione, in favore di chi partecipi a corsi extracurricolari di educazione stradale promossi da istituzioni scolastiche di secondo grado, sia statali che paritarie, e dalle autoscuole, di un credito di 2 punti all’atto di rilascio della patente ai sensi dell’art. 126-bis del Codice della Strada. La previsione riguarda il rilascio delle patenti elencate all’articolo 115 comma 1 lettere b) e c). Al riguardo, il precitato articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, che disciplina la “patente a punti”, dispone che all’atto di rilascio della patente, venga attribuito un punteggio pari a 20 punti, il quale subisce delle decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata all’articolo 126-bis, a seguito della comunicazione, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (di cui agli articoli 225 e 226 Codice della strada) della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V del predetto Codice, indicate nella tabella stessa. Il secondo periodo del nuovo comma 2-ter demanda inoltre a un decreto da adottarsi dal Ministero dell’Istruzione e del merito, di concerto col Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e col Ministro dell’Interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola, la competenza per l’individuazione dei soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, inclusi gli enti di formazione professionale accreditati, nonché per la definizione delle modalità di svolgimento dei corsi extracurricolari e della relativa certificazione. A tale proposito va osservato che la competenza in materia di sicurezza stradale è gestita sia a livello statale che a livello territoriale: in dettaglio, a livello statale, il D.P.C.M. 190 del 2020 e il successivo D.P.C.M. del 25 giugno 2021, in materia di organizzazione del MIT, hanno attribuito al Dipartimento per la mobilità Sostenibile, e in particolare alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e Autotrasporto, poteri di indirizzo in materia di circolazione stradale, come pure la competenza in materia di adozione e attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale.