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Riconoscimento facciale e Forze di Polizia: vincoli e condizioni.

Riconoscimento facciale e Forze di Polizia: vincoli e condizioni.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati composto dai Garanti Privacy di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea ha recentemente emanato le Linee Guida EDPB 5/2022 che chiariscono le condizioni e i vincoli per l’utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale da parte delle Forze di Polizia.

Le tecnologie di riconoscimento facciale (FRT: facial recognition technology) possono risultare utili nelle attività di prevenzione e perseguimento di reati. Vincoli e condizioni da rispettare sono chiarite nelle specifiche Linee Guida emanate dai Garanti Europei.

Come funziona un sistema di riconoscimento facciale

Si tratta di algoritmi di intelligenza artificiale in grado di identificare un individuo tra una moltitudine di persone, in un contesto pubblico.

In pratica, l’algoritmo sviluppa un trattamento automatizzato (biometrico).

Questo trattamento elabora campioni biometrici (samples) e modelli biometrici (templates).

Semplificando, esegue un confronto (match) tra tutti i volti ripresi in un determinato luogo da una telecamera ed i volti di persone, ricercate dalla Forze di Polizia,  presenti in una particolare banca dati denominata watch-list.

Quando dal confronto emerge una corrispondenza, il sistema genera un alert.

Appare evidente come un sistema di questo tipo consenta di eseguire con grande efficacia compiti di osservazione, di ricerca e di investigazione con pochi sforzi e con l’impiego di un limitato numero di operatori.

Una bella soluzione ai problemi di carenza del personale

Davvero sembra la soluzione perfetta per il rilevante problema della carenza di personale nell’ambito delle Forze di Polizia.

Bisogna però considerare che il trattamento biometrico di immagini impatta moltissimo sul diritto alla vita privata e sulla dignità delle persone.

Non solo. Comporta anche rischi elevati per i diritti e le libertà fondamentali.

Si pensi, ad esempio, alle tante persone che possono essere riprese dal sistema FRT, pur non essendo oggetto di alcuna attenzione da parte delle Forze di Polizia.

La sicurezza va però bilanciata con i diritti delle persone

Questa forma di sorveglianza costituisce, quindi, una forte intrusione nella sfera di riservatezza delle persone che è garantita, come diritto fondamentale, dall’art. 8 della CEDU e dall’art. 7 della cd. Carta di Nizza.

Queste norme stabiliscono un principio base di tutti gli ordinamenti democratici: non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nella sfera privata delle persone.

Per la verità, tale ingerenza è possibile; ma soltanto se sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria a realizzare specifici obiettivi di interesse generale.

Questi obiettivi sono la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Le Linee Guida dei Garanti Europei

Questi limiti sono stati ben evidenziati, recentemente, dai Garanti Europei nelle Linee Guida EDPB 5/2022 rivolte ai Legislatori a livello nazionale e dell’UE, nonché alle Forze dell’Ordine e ai loro funzionari che implementano e utilizzano i sistemi FRT.

I vincoli per i Legislatori

Ai Legislatori viene evidenziato che un obiettivo di interesse generale come, ad esempio, può essere il contrasto a gravi reati, non giustifica, di per sé, una limitazione di un diritto umano.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), infatti, le deroghe e le limitazioni in relazione alla riservatezza e alla protezione dei dati personali devono applicarsi solo nella misura strettamente necessaria e proporzionata alle finalità da realizzare.

E l’asticella della necessità e della proporzionalità diventa tanto più alta quanto più profonda è l’interferenza dei sistemi di sorveglianza nell’esercizio dei diritti umani.

Gli obblighi delle Forze di Polizia

Alle Forze di Polizia viene indicato che per l’utilizzo dei sistemi FRT è sempre necessario soddisfare i requisiti della Direttiva UE 2016/680 (la cd. LED: Law Enforcement Directive).

Bisogna quindi allineare il peculiare trattamento di dati biometrici ai principi di protezione dei dati personali.

Pertanto, massima attenzione e cura nel minimizzare i dati, nel fornire un’adeguata informativa agli interessati e, soprattutto nell’individuare la base di liceità, cioè la specifica norma giuridica che rende lecito l’utilizzo del sistema FRT.

La DPIA sempre necessaria

In particolare, prima dell’uso di un sistema di riconoscimento facciale, è sempre obbligatorio eseguire una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Inoltre, come misura per rafforzare la fiducia e la trasparenza, le Forze di Polizia dovrebbero rendere pubblici i risultati di tali valutazioni, o almeno i principali risultati e le relative conclusioni.

Peraltro, poiché la maggior parte dei casi di diffusione e utilizzo di FRT comporta un rischio elevato intrinseco per i diritti e le libertà degli interessati, le stesse Forze di Polizia dovrebbero sempre consultare l’autorità di controllo competente prima dell’installazione del sistema.

Solo tecnologie “amiche della privacy”

E ancora, vista la rilevanza dei diritti in gioco, i Garanti Europei hanno anche precisato che i principi e le garanzie in materia di protezione dei dati devono essere incorporati nella tecnologia prima dell’inizio del trattamento dei dati biometrici.

Per questo motivo, una Forza di Polizia che intenda applicare e utilizzare un sistema FRT dovrebbe acquistare da fornitori esterni esclusivamente tecnologie “amiche della privacy”.

In realtà come si è detto, anche i processi di approvazione delle leggi e di gestione dei sistemi di FRT devono essere “privacy friendly

Un nuovo modo di concepire le attività di polizia

Come si è visto, un uso “compliant” dei sistemi FRT costituisce davvero una bella sfida per gli operatori delle Forze di Polizia degli Stati Europei.

Essi, per poter usufruire dei grandi vantaggi offerti dall’innovazione tecnologica, sono chiamati a valutare e gestire, in modo sistematico, i rischi per i diritti umani connessi al loro servizio.

È un modo nuovo, moderno di concepire le attività delle Forze di Polizia che potranno così fondare la loro legittimazione non solo sulle norme dell’ordinamento ma anche sulla trasparenza e sulla fiducia dei cittadini, all’interno di un nuovo modello di sicurezza integrata e partecipata.

Giuseppe Alverone