Nuovo Codice degli appalti, nelle gare per la videosorveglianza più peso alla cybersicurezza

Nuovo Codice degli appalti, nelle gare per la videosorveglianza più peso alla cybersicurezza

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti il 1 luglio 2023, cambiano i parametri nelle gare per aggiudicare gli impianti di videosorveglianza: più peso alla cybersicurezza e meno al prezzo offerto dal concorrente

 

La qualità dei nuovi impianti di videosorveglianza che verranno installati in Italia potrebbe aumentare, con le modifiche apportate al Codice degli appalti dall’articolo 108, comma 4 del Dlgs 36/2023, in vigore dall’1 luglio. La cybersicurezza diventa un fattore più importante, a scapito del prezzo.

La posta in gioco

La videosorveglianza aiuta a tutelare i beni comuni e la sicurezza delle persone, individuando in via preventiva possibili situazioni di rischio: ecco perché per Comuni è una risorsa. Da alcuni anni il tema della sicurezza nelle città è stato rivisto secondo un modello organizzativo nuovo, quello della sicurezza urbana integrata, che lega tutti i soggetti interessati.

La definizione di sicurezza urbana integrata si trova nel Pacchetto sicurezza del 2017 (anche detto decreto Minniti), ossia il Dl 14/2017, provvedimento introdotto su proposta del ministro dell’Interno con accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Qui, per sicurezza urbana si intende “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con  interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”.

La sicurezza urbana attiene anche al contrasto dei reati e alle attività di polizia locale in genere. Il decreto introduce un concetto molto importante: i sindaci divengono i controllori ufficiali delle città e possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza per il controllo degli spazi pubblici e aperti al pubblico.

Che cosa cambia

Con il Dlgs 36/2023, nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell’elemento qualitativo ai fini dell’individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l’aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.

Quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto per il punteggio economico entro il limite del 10%.

In sintesi:

1) nelle gare di appalto di videosorveglianza per la sicurezza urbana occorre prevedere nell’impianto premiante e quindi nel disciplinare di gara, dei criteri di valutazione relativi alla cybersicurezza (con un peso di rilievo rispetto agli altri criteri di valutazione) ;

2) nelle gare di appalto per videosorveglianza per la sicurezza urbana, la forbice offerta tecnica e offerta economica è definita dal legislatore – max 10 punti per offerta economica e fino a 90 punti per offerta tecnica.

Luca Leccisotti